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EFFICIENZA ENERGETICA

D-LGS 102/14 Diagnosi Energetica

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L’art. 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102, recepimento della Direttiva  2012/27/UE, introduce l’obbligo della Diagnosi Energetica per le attività a forte consumo di energia e per le grandi imprese

La diagnosi viene effettuata secondo i criteri contenuti nell’Allegato 2 ed i risultati comunicati ad Ispra ed Enea, per la prima volta, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Le imprese soggette ad obbligo

  • Imprese a forte consumo di energia (Energivori secondo ex DL 83/2012, DM 05.04.2013) indipendentemente dalla loro dimensione. Sono imprese a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  • a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
  • b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
  • Grandi Imprese (imprese che occupino più di 250 persone, il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro)

Le aziende certificate ISO 50001, non hanno l’obbligo della diagnosi energetica, se il loro sistema prevede un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/14.

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