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La certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. Ciò serve a garantire una più alta qualità del lavoro ed ottenere una maggiore soddisfazione da parte del cliente ed una garanzia della professionalità di chi opera in questo settore.

Quadro Normativo

La certificazione è regolamentata  dal DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. Nel mese di marzo 2018 è stato approvato in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il regolamento da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica che attua il Regolamento UE n. 517/2014.

Tra le tante novità introdotte nel nuovo DPR ci saranno sicuramente disposizioni sulla risoluzione di alcuni problemi che già sono presenti nel settore. Il legislatore ha deciso che chi è iscritto al registro senza una regolare certificazione potrebbe essere cancellato automaticamente dal Registro. Tale disposizione varrà sia per persone fisiche che per le imprese che non si regolarizzano conseguendo una certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

A chi si rivolge

La normativa impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-gas a:

  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione , condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra; a seguito del superamento di un esame teorico e pratico;
  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra,recupero di gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione e manutenzione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra in possesso di un certificato provvisorio ed entro sei mesi devono ottenere la certificazione definitiva;
  • persone che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, specificatamente ai veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed ai veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t., celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; a seguito del completamento di un corso di formazione;

La certificazione deve essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese che svolgono le attività sopra elencate. La certificazione delle competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista”e quella per le imprese, con la “certificazione degli strumenti e delle procedure”.

Registro Telematico Nazionale

Il Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate è istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è gestito dalla Camera di Commercio competente presso la quale è possibile effettuare l’iscrizione al Registro esclusivamente per via telematica, tale iscrizione è obbligatoria ed è necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

Sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente al Registro Telematico Nazionale:

  • tutte le professionalità soggette ad obbligo di certificazione
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
  • persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

Maggiori Informazioni

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